Sospensione della Patente per Guida in Stato di Ebbrezza: la  Cassazione, fa chiarezza.

12 Feb, 2025-

Sospensione della Patente per Guida in Stato di Ebbrezza: la  Cassazione, fa chiarezza.

La Corte di Cassazione 2 sez. Civ. con l’ordinanza n. 2425 del 1 febbraio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sospensione della patente di guida per guida in stato di ebbrezza, un tema spesso al centro di dibattiti giuridici e di prassi applicative non sempre uniformi. La sentenza, in particolare, si è pronunciata su un caso specifico, offrendo al contempo una panoramica esaustiva dei principi generali che regolano la materia.

L’occasione del giudizio trae origine da un’ordinanza della Prefettura che aveva disposto la sospensione della patente di guida per cinque mesi nei confronti di un conducente sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. 

Il Giudice di Pace, cui aveva fatto ricorso il conducente aveva annullato tale sospensione. La prefettura impugnava la decisione che veniva  confermata dal Tribunale, che aveva ritenuto illegittima la sospensione cautelare della patente sul presupposto che non fosse prevista per la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) c.d.s.. 

La Prefettura ha proposto, quindi, ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’interpretazione giurisprudenziale degli articoli 186 e 223 del codice della strada. 

La Corte, nel decidere la questione,  dichiarando  inammissibile il ricorso, si è soffermata sulle diverse tipologie di sospensione della patente. Ovvero: La sospensione come sanzione accessori (art. 186 c.d.s.) conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza,  disposta dal giudice penale, anche se materialmente applicata dal prefetto. La sospensione cautelare e provvisoria (art. 223 c.d.s.) disposta dal Prefetto per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza stradale che interviene quando sussistono fondati elementi di responsabilità in caso di reati che prevedono come sanzione accessoria la sospensione della patente, che deve avvenire in tempi ragionevolmente collegati con la contestazione dell’illecito. La valutazione del tempo “ragionevole” è lasciata alla discrezionalità del giudice, che dovrà considerare le circostanze specifiche di ogni caso tenendo presente che l’obiettivo della sospensione cautelare è quello di impedire che, nell’immediato, il conducente continui a tenere una condotta pericolosa.

La sospensione cautelare specifica (art. 186 comma 9 c.d.s.), disposta dal Prefetto quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 g/l. con  lo scopo di garantire che il trasgressore si sottoponga a visita medica per accertare l’idoneità alla guida. Quest’ultima sospensione dura fino all’esito della visita medica.

La Corte ha, pertanto, ribadito che non esiste un contrasto di giurisprudenza sulla materia, ma piuttosto una necessità di applicazione corretta e attenta delle disposizioni normative. 

Nel caso specifico la  Prefettura aveva applicato una sospensione che non rientrava in nessuna delle fattispecie previste, confondendo la sospensione cautelare ex art. 223 c.d.s con quella ex art. 186 comma 9 c.d.s..

FONTE: Sentenza  pubblicata da banca dati giuridica “De Jure” consultata il 09/02/25.

[Immagine creata con AI]