Risarcimento danni  da reato e prescrizione

7 Mar, 2025-

Risarcimento danni  da reato e prescrizione

Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione civile, Sez. 3^, (ordinanza n. 32069/2024 del 12 dicembre 2024) ribadisce un importante e consolidato primcipio in tema di prescrizione dell’azione risarcitoria in conseguenza di un reato. 

La vicenda prende le mosse da una denuncia presentata da un risparmiatore (Sig. Tizio) vittima di una truffa negli anni ’90, che investe  una somma significativa in lire (circa 25.800 euro) in titoli, su consiglio di funzionari di un istituto bancario. Successivamente, scopre che i titoli erano inesistenti e che era stato vittima di una truffa da parte di dipendenti infedeli della banca.

Tizio cita in giudizio la banca, chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale rigetta la domanda per prescrizione, ma la Corte d’Appello ribalta la decisione, condannando la banca al risarcimento. 

La banca ricorre quindi in Cassazione, che accoglie il ricorso annullando la sentenza d’appello e rigettando la richiesta di risarcimento di Tizio, in quanto il suo diritto al risarcimento del danno risultava prescritto.  

Il danneggiato, infatti, non aveva esercitato l’azione civile nel processo penale e non aveva posto in essere atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti dalla legge.

Per cui la Corte, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha precisato che, in assenza di costituzione di parte civile, la prescrizione decorre dalla data in cui la parte offesa ha ricevuto la notifica dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

Tale termine, nello specifico, era stato interrotto solo una volta, e gli atti successivi erano risultati tardivi. 

E poiché-precisa la Corte-, la pendenza del processo penale, senza la costituzione di parte civile, non sospende i termini di prescrizione, per Tizio, in difetto di ulteriori atti interruttivi tempestivi, e’ preclusa ogni possibilità di ottenere un risarcimento, anche in presenza di una truffa accertata.