Così le Sezioni Unite Civili con la Sentenza Numero: 26727, del 15/10/2024, su questioni rimesse dalla Sezione Prima con l’Ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023.
Il caso: una società ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda sanitaria e della regione per il pagamento di prestazioni sanitarie. Le ingiunte si sono opposte e, nel costituirsi in giudizio, la società ha chiesto in via subordinata, il risarcimento del danno precontrattuale o l’indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La Corte d’Appello ha ritenuto inammissibili tali domande subordinate.
La società ricorrente ha impugnato la sentenza, sostenendo che le domande subordinate fossero ammissibili in quanto connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
E’ stata sollevata la questione se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto possa proporre domande nuove, diverse da quelle fatte valere in sede monitoria, anche in assenza di domande riconvenzionali da parte dell’opponente.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
La Corte ha superato il vecchio orientamento, secondo il quale nell’ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non è legittimato ad avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, a meno che non si trovi a sua volta nella posizione processuale di convenuto a causa di una riconvenzionale formulata dall’opponente.
La Corte ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 12310/2015 e n. 22404/2018, abbia superato il tradizionale rigore decadenziale in tema di modificazione della domanda.
Si è affermato, infatti, che la modificazione è ammissibile anche in relazione agli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché la domanda modificata sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non pregiudichi il diritto di difesa della controparte.
Ciò vale anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove l’opposto, come osserva l’impostazione tradizionale, pur rivestendo formalmente il ruolo di convenuto, è sostanzialmente attore in quanto ha promosso la domanda in sede monitoria ( cfr sentenza, par. 11.1). Pertanto, deve essergli riconosciuta la stessa facoltà di modificare la domanda concessa all’attore nel giudizio ordinario.
La Corte ha precisato, altresì, che per garantire la parità delle parti, l’opposto deve esercitare il suo jus variandi nella comparsa di costituzione e risposta, e non in momenti successivi del giudizio, a meno che non si tratti di repliche a nuove difese proposte dall’opponente.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it/it/civile_dettaglio.page?contentId=SZC34298#esito