E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legislativo, 31 ottobre 2024, n. 164, con le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Il correttivo alla Legge Cartabia di Civile introduce modifiche significative al Codice di Procedura Civile, volte a migliorare l’efficienza del processo e a rispondere alle criticità emerse dall’applicazione della riforma.
L’accento è posto sulla digitalizzazione del processo, con l’obiettivo di snellire le procedure e ridurre i tempi. Inoltre, il correttivo interviene su alcune disposizioni del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, al fine di chiarire la competenza del Giudice Tutelare e di risolvere alcune difficoltà interpretative.
Con riferimento alla digitalizzazione del Processo Civile si è prevista la modifica delle disposizioni che disciplinano l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti.
Il provvedimento elimina il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e si riformula la previsione sul deposito di copie cartacee su ordine del giudice;
Si interviene in materia di collegamento audiovisivo delle parti, con la possibilità per il giudice di autorizzare, in presenza di gravi motivi, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi, su istanza dei difensori formulata anche all’udienza.
Si rafforza l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra le parti e il cancelliere.
Viene soppresso l’utilizzo del biglietto di cancelleria per diverse comunicazioni.
Si semplifica la formazione del fascicolo informatico d’ufficio, eliminando l’obbligo di depositare alcuni atti in cancelleria.
Viene prevista la possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte nel procedimento di negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Tra le modifiche procedurali figurano: la riduzione dei termini per alcuni atti processuali, come le memorie.
Si amplia l’ambito di applicazione del rito semplificato di cognizione.
Si specifica la forma della domanda nel rito semplificato di cognizione.
Si dettaglia la disciplina del mutamento del rito all’articolo 473-bis.
Si introducono nuove disposizioni in materia di trascrizione delle domande giudiziali.
Si segnala, inoltre, una modifica di coordinamento normativo all’articolo 387-bis c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si prevede infatti che le parole «previsto dall’articolo 342ter , primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 473 -bis .70, primo comma, del codice di procedura civile, o”
Saranno da approfondire, ad una più attenta lettura, alcuni aspetti che attengono alle:
–specifiche tecniche per l’utilizzo del domicilio digitale speciale;
–modalità di accesso al fascicolo informatico d’ufficio da parte delle parti;
–procedure per la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte.
Sarà importante monitorare l’evoluzione della normativa e della prassi applicativa per comprendere appieno l’impatto di queste modifiche sul processo civile.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/11/24G00183/sg