L’Associazione fondata negli anni ’90 nel circondario del Tribunale di Giarre, sin dal suo esordio, si è curata di aggregare i professionisti del Foro locale per promuovere le comuni istanze presso le Istituzioni forensi e le Autorità giurisdizionali.
Nel corso degli anni, l’A.G.A. ha registrato un alto numero di iscritti, provenienti anche da altri Fori, i quali hanno partecipato, con interesse, ai periodici corsi di formazione professionale obbligatoria promossi dall’Associazione con la specifica finalità di offrire un servizio formativo di prossimità agli Avvocati residenti nel circondario.
Attualmente l’A.G.A., collabora attivamente con le Istituzioni Forensi e con quelle Giurisdizionali e con le altre Associazioni territoriali di Avvocati per la soluzione delle problematiche sollevate dal Foro e dall’utenza.
L’Associazione, inoltre, organizza interventi educativi volti alla promozione all’interno delle Scuole della cultura della legalità, secondo le direttive del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Statuto AGA
Allegato “A” alla Raccolta N. 17.564
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART. 1 – E’ costituita con sede in Giarre, presso i locali del Tribunale, l’ “Associazione Giarrese Avvocati” brevemente appellabile A.G.A.
ART. 2 – L’Associazione si propone di operare in campo, locale: a) per una attiva difesa difesa ed un moderno sviluppo forense; b) per una migliore qualificazione della classe forense, anche mediante lo studio e l’approfondimento di problematiche giuridiche; c) per Contribuire alla formazione ed all’aggiornamento professionale, anche promuovendo ed organizzando gli eventi formativi ; di cui all’art. 3 del Regolamento per la Formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007; d) per studiare ed avviare a soluzione i problemi degli avvocati; e) per avviare una fattiva e reciproca e collaborazione con la Magistratura ed in genere con tutti gli operatori della giustizia; f) per la realizzazione di una efficente amministrazione della giustizia; g) per una più viva presenza ed una attiva partecipazione dell’Avvocatura all’interno della Società civile.
ART.3 – Per raggiungere i propri scopi, i quali non potranno mai avere alcun fine di lucro, la Associazione potrà svolgere tutte le attività che reputerà opportune ed in particolare potrà coordinare in campo nazionale ed internazionale la propria azione con Enti e organismi similari.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalle quote sociali; b) dai contributi versati da persone ed Enti; c) da ogni altra sopravvenienza attiva.
ART. 5 – La quota sociale verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’ammissione dell’Associazione e comunque entro il mese di Febbraio di ogni anno.
ART. 6 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ORGANI
ART. 7 – Gli organi dell’Associazione sono: – L’Assemblea dei soci; – Il Consiglio Direttivo.
SOCI
ART. 8 – l’Associazione è composta da soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori e soci ordinari.
ART. 9 – Sono soci fondatori gli avvocati intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione.
ART. 10 – Sono soci onorari tutte quelle persone fisiche e enti ai quali l’Assemblea deliberi di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi della Associazione. LA loro ammissione deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non sono vincolati al versamento della quota sociale, non hanno diritto di voto né possono essere chiamati a rivestire cariche sociali.
ART. 11 – Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti i quali versino all’Associazione dei contributi in denaro o altre utilità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. La loro domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
ART. 12 – Possono divenire soci ordinari tutti gli Avvocati ed i praticanti Avvocati abilitati,iscritti ai relativi Albi e registri professionali, residenti o domiciliati nei comuni facenti parte del subcircondario della Sezione distaccata di Giarre del Tribunale di Catania, o comunque nei comuni limitrofi. La loro domanda, di ammissione deve essre acettata dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 – La qualità di socio si perde per dimissioni. Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento indirizzando le sue dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo del versamento della quota sociale dell’anno in corso e di quelle arrestrate. Sono dichiarati decaduti, con provvedimento del Consiglio Direttivo, i soci che non versino la quota loro spettante entro il termine di cui all’art. 5 e persistano in tale omissione per il periodo di un mese successivo alla richiesta loro rivolta.
ART. 14 – La qualità di socio si perde altresì per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto il quale ravvisi un comportamento del socio che sia contraria agli scopi ed allo spirito dell’Associazione. Il provvedimento di esclusione del socio non avrà effetto fino alla ratifica, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, da parte dell’Assemblea dei soci. L’ interessato dovrà essere invitato ad assistere all’assemblea dei soci con diritto di parlare per ultimo.
ASSEMBLEA
ART. 15 – L’Assemblea dei soci viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e normalmente entro il mese di Marzo per il bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea ordinaria nomina altresì i componenti del Consiglio direttivo e delibera su ogni altro punto all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, ove lo stesso ne riconosca la necessità, ovvero del Presidente L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, si riunisce altresì su proposta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del numero complessivo degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo, e dello Statuto, sull’azione di responsabilità nei confronti del Presidente e dei componenti in Consiglio Direttivo e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese e per alzata di mano ad eccezione della ratifica del provvedimento di esclusione del socio. Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare nell’Assemblea esclusivamente da un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
ART. 16 – L’Assemblea viene convocata mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza e necessità,può essere convocata nei modi e nei termini ritenuti più idonei. L’Assemblea può essere tenuta anche all’esterno della sede.
ART. 17 – Possono intervenire all’Assemblea con diritto di parola tutti i soci dell’Associazione. Sono ammessi a votare nell’Assemblea i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
ART. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo in sua assenza, dal vice Presidente, in assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente sovraintende allo svolgimento della stessa, nomina il segretario e ove occorra due scrutatori. Spetta altresì al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento allìAssemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il relativo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 – II Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dall’Assemblea.
Esso è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti ed eccezioni che non gli vengano posti dalla Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli associati. Il Consiglio Direttivo cura l’osservanza dello Statuto Sociale, convoca l’Assemblea dei soci, determina annualmente l’ammmontare della quota sociale, cura la compilazione del Regolamento Sociale, disimpegna ogni altro compito demandatogli dal presente Statuto e dall’Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione successiva alla nomina da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su Convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga necessario, ovvero su proposta di almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale annua. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Vietato ai membri del Consiglio farsi rappresentare nelle sedute dello stesso. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,in assenza di entrambi, dal più anziano dei Consiglieri presenti. Nella prima seduta successiva alla nomina da parte dell’Assemblea, il Consiglio è presieduto, fino alla elezione ed accettazione della carica del Presidente, dal più anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio, su apposito libro, verrà redatta relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente,o da chi ha presieduto la seduta in sua sostituzione e dal Segretario.
ART. 20 – II Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente , rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi dei urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ART. 21 – Nel caso in cui un membro del Consiglio dovesse perdere la qualita di socio, egli viene immediatamente sostituito da un altro socio scelto dal Presidente su segnalazione del Consiglio. Il membro del Consiglio così sostituito resta in carica fino alla prima Assemblea successiva alla sua chiamata, la quale avrà l’obbligo di procedere alla regolare elezione di un nuovo membro.
ART. 22 – Tutti i membridel Consiglio Direttivorestano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il mandato del Consigliere eletto in sostituzione di altro decaduto dalla qualità di socio o dimissionario ai sensi del precedente art. 21 scade, in deroga a quanto sopra, al compimento del biennio del Consiglio di cui fa parte. Tutti gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito.
CONTROVERSIE
ART. 23 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla cognizione di tre Probiviri nominati dall’Assemblea dei soci al suo interno. Essi decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
DURATA E SCIOGLIMENTO
ART. 24 – La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci. L’Assemblea provvederà altresi alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio.
ART. 26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice Civile e della legislazione speciale in tema di associazioni.
Firmato: Fiumanò Giuseppe, Francesco Giamporcaro Notaio.
Regolamento Elettorale
Le elezioni dei componenti degli Organi dell’Associazione si svolgono ogni due anni, comunque entro e non oltre il sesto mese successivo alla scadenza del mandato.
Le elezioni dei Consiglieri del Consiglio direttivo si svolgono secondo le modalità di seguito indicate.
1) Le operazioni elettorali sono effettuate a cura della Commissione elettorale composta dai membri del Consiglio direttivo in carica ed integrata da due membri nominati dallo stesso Consiglio direttivo tra i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in cui si svolgono le elezioni.
2) La Commissione elettorale, ha cura di fissare le modalità necessarie allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative, predispone le schede, nomina gli scrutatori, controlla la lista dei candidati, fissa il luogo e l’orario delle elezioni, comunicandoli agli elettori mediante affissione presso i locali del Tribunale di Giarre nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ovvero con altre forme di pubblicità effettivamente disponibili (es. e-mail), con un preavviso di almeno 15 giorni; accerta e pubblica i risultati.
3) Possono candidarsi o essere candidati tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in cui si svolgono le elezioni.
4) I soci che intendono candidarsi devono comunicare il proprio intendimento almeno 10 prima della data fissata per le elezioni, comunicando per iscritto la propria candidatura al domicilio del Presidente dell’Associazione ovvero mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione.
5) La lista dei candidati deve essere portata a conoscenza degli elettori mediante affissione presso i locali del Tribunale di Giarre nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ovvero con altre forme di pubblicità effettivamente disponibili (es. e-mail), con un preavviso di almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.
6) Ogni socio ordinario può esprimere cinque preferenze. Il voto va espresso scrivendo il cognome ovvero il cognome ed il nome dei candidati prescelti.
7) Risultano eletti i primi cinque candidati che hanno riscosso il maggior numero di voti.
8) Il seggio elettorale è composto dai membri della Commissione elettorale ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il seggio è fornito di un elenco nominativo degli elettori aventi diritto al voto. Sull’elenco, a fianco del nome dell’elettore, è apposta l’indicazione che lo stesso ha votato.
9) Gli elettori, per essere ammessi al voto presso il seggio elettorale, devono esibire la tessera di Socio o essere riconosciuti da almeno un membro del seggio.
10) Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Su ogni questione o contestazione decide il Presidente del seggio; della decisione, su richiesta dei membri del seggio, si deve dare atto nel verbale di cui al successivo punto.
11) AI termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto un verbale, controfirmato dallo stesso e dagli scrutatori; sul verbale deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
12) La Commissione elettorale decide in via definitiva sulle contestazioni sollevate in sede di votazione o di scrutinio.
13) Sulla base dei risultati delle elezioni, la Commissione elettorale provvede alla nomina dei membri e della redazione del verbale, che sarà portato a conoscenza dei soci.
14) Il presente regolamento elettorale sostituisce ogni e qualsiasi regolamento precedente.
Giarre, 17/04/2008
IL CONSIGLIO DIRETTIVO