La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legge sull’autonomia differenziata
15 Nov, 2024- Attualità
Con un comunicato, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza, ha reso noto che la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Il comunicato anticipa pertanto alcuni punti della questione oggetto di esame da parte della Corte che rappresenta un importante chiarimento sul processo di autonomia differenziata, riaffermando la centralità dei principi di unità e solidarietà nazionale, e delineando un quadro più definito per il bilanciamento tra autonomia regionale e tutela dei diritti dei cittadini.
La Corte ha sottolineato che l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l’attribuzione di forme particolari di autonomia alle regioni ordinarie, deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Questo significa che l’autonomia regionale deve essere bilanciata con i principi di unità della Repubblica, solidarietà tra le regioni, eguaglianza, garanzia dei diritti dei cittadini e equilibrio di bilancio.
I punti critici della legge:
- Trasferimento di materie: La Corte ha contestato la possibilità che l’intesa tra Stato e regione trasferisca intere materie o ambiti di materie, sostenendo che la devoluzione dovrebbe riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate dal principio di sussidiarietà in relazione alla singola regione.
- Definizione dei LEP: La Corte ha ritenuto illegittima la delega legislativa al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, in quanto priva di idonei criteri direttivi e limitante il ruolo del Parlamento.
- Aggiornamento dei LEP: La Corte ha dichiarato illegittima la previsione che l’aggiornamento dei LEP avvenga tramite un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCm).
- Finanziamento delle funzioni trasferite: La Corte ha contestato la possibilità di modificare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali tramite decreto interministeriale, in quanto tale meccanismo potrebbe premiare le regioni inefficienti.
- Concorso agli obiettivi di finanza pubblica: La Corte ha criticato la facoltatività, anziché la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
- Estensione alle regioni a statuto speciale: La Corte ha ritenuto illegittima l’estensione della legge alle regioni a statuto speciale, che possono ottenere maggiori forme di autonomia attraverso le procedure previste dai loro statuti.
Interpretazione costituzionalmente orientata:
La Corte ha inoltre fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata di altre previsioni della legge:
- Iniziativa legislativa: L’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non è riservata unicamente al Governo.
- Potere di emendamento: Il Parlamento ha il potere di emendare la legge di differenziazione, con la possibilità di rinegoziare l’intesa con la regione.
- Materie “no-LEP”: I trasferimenti di funzioni in materie “no-LEP” non possono riguardare prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Ruolo del Parlamento e controllo futuro:
La Corte ha sottolineato il ruolo cruciale del Parlamento nel colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento dei ricorsi, nel rispetto dei principi costituzionali, per assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte ha inoltre ribadito la propria competenza a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione in futuro, qualora venissero impugnate.
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20241114180612.pdf