Competenza del Giudice di Pace per le opposizioni a cartelle di pagamento per sanzioni stradali
28 Mar, 2025- Attualità

La Corte Suprema di Cassazione sez II civile, Ordinanza n. 709 del 10/01/2025, ha ribadito un principio consolidato in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, statuendo che la competenza a decidere sulle opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per il recupero di tali sanzioni, spetta al Giudice di Pace per materia, senza limiti di valore, qualora la controversia verta sull’esistenza di un valido titolo esecutivo.
La pronuncia trae origine da una vicenda processuale che aveva visto come convenuti in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Salerno e la Prefettura di Roma dinanzi al Giudice di Pace di Salerno. Veniva contestata l’esistenza dei crediti riportati in una cartella di pagamento di complessivi €. 19.537,51, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2017/2018, oneri di riscossione e diritto di notifica.
A fondamento della propria opposizione, l’attore deduceva la mancata notificazione del verbale presupposto e, in ogni caso, l’estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Il Giudice di Pace di Salerno, rilevando che il valore della controversia superava il proprio limite di competenza per valore di cui all’art. 7 c.p.c., aveva dichiarato la propria incompetenza, assegnando il termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Salerno.
In sede di riassunzione l’attore ribadiva che la competenza per materia sulle opposizioni relative al Codice della Strada spettasse, senza limiti di valore, al Giudice di Pace. Anche l’Agenzia della Riscossione eccepiva la medesima incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito.
Il Tribunale di Salerno ha, quindi, sollevato d’ufficio un regolamento di competenza, ritenendo che, trattandosi di una domanda di accertamento negativo dell’esistenza di crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, la competenza per materia dovesse radicarsi presso il Giudice di Pace.
La Corte di Cassazione, esaminata la questione, ha accolto il regolamento di competenza, offrendo continuità al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
La Cassazione ha chiarito che gli stessi criteri di competenza si applicano anche all’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo, in quanto azione di accertamento negativo.
La Corte ha precisato,inoltre, che la devoluzione della competenza al giudice superiore in caso di cumulo oggettivo di domande opera solo in deroga alla competenza per valore e non per materia.