E’ la residenza prevalente del minore d’età a determinare la competenza; nel caso di maggiorenni e’ il domicilio del convenuto a disciplinare la presentazione del ricorso.
L’atto dovrà essere “navigabile” con l’indicazione della cittadinanza, dell’oggetto, anche in versione iper testuale. Facilmente leggibile nelle sue domande da parte del Magistrato.
Così ha avviato il proprio intervento il Cons. Avv. Maria Elena Parisi, coordinatore della commissione di Diritto di Famiglia del Consiglio Ordine Avvocati di Catania. La sinteticità dell’esposizione del fatto, in questo contesto è essenziale.
Già in sede di formazione dell’atto possono essere indicate le allegazioni, oltre quelle reddituali, le sommarie informazioni che possono essere utili per fondare il convincimento del giudice ai fini di un provvedimento urgente ed indifferibile.
Altro elemento importante è la indicazione della pendenza di altri procedimenti. Ad esempio davanti al Tribunale per i minori. Costituisce importante allegazione il c.d. “Piano genitoriale”. L’orientamento prevalente lo intende come atto separato da presentarsi anche quando ci sono figli maggiorenni non autonomi economicamente.
Sulla costituzione del convenuto ha centrato il proprio intervento l’Avv. Patrizia Pellegrino, componente la commissione di Diritto di Famiglia del Consiglio Ordine Avvocati di Catania.
La comparsa di costituzione deve avvenire nel termine assegnato dal giudice. In questa fase bisogna depositare la documentazione da allegare. Comunque, le domande relative a diritti indisponibili del minore o del maggiorenne non autosufficienti ( ad es. assegnazione casa coniugale) potranno essere depositate in ogni fase.
Con riferimento ai procedimenti indifferibili, bisogna sottolinearne la non reclamabilita’.
L’Avv. Pellegrino ha illustrato, anche, i requisiti per redigere e presentare la domanda per i procedimenti congiunti, con le relative allegazioni. Il ricorso in questi casi prevede la sottoscrizione delle parti che presuppone la conoscenza di quanto in esso contenuto.
Le relatrici hanno, anche, dibattuto sui casi di allegazione di violenza così come catalogati dalla convenzione di Istambul per indicare quali accorgimenti bisogna tenere presente nelle richieste di prova. Hanno trattato della figura del “curatore ad acta”, che costituisce una prassi intervenuta per colmare ad un vuoto normativo per seguire i casi di allegazione di violenza. Quindi, si sono soffermate sulla domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente alla domanda di separazione.
Ha coordinato gli argomenti il Cons. Avv. Giuseppe Fiumanò, presidente onorario AGA, che si è soffermato sulla negoziazione assistita e sulla necessità di dotare questo importante strumento del beneficio del patrocinio gratuito.
A margine delle interessanti relazioni è seguito un dibattito che ha coinvolto i professionisti partecipanti.