Vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste.
Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la Sentenza n.219 del 17/05/24.
Fonte: CNF- codice deontologico. ⤵️