Accaparramento di clientela. 

11 Nov, 2024-

Accaparramento di clientela. 

Vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste.

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la Sentenza n.219 del 17/05/24.

Fonte: CNF- codice deontologico. ⤵️