Guida sotto l’effetto di stupefacenti 

17 Gen, 2025-

Guida sotto l’effetto di stupefacenti 

Dopo avere esaminato la normativa che sanziona la guida in stato di ebbrezza alcolica, in questo approfondimento ci occuperemo della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La novella al codice della strada rende più semplice e immediato l’accertamento della guida sotto l’effetto di stupefacenti, ponendo l’attenzione sull’uso della sostanza e non più sulla dimostrazione dello stato di alterazione psico-fisica.

Le sanzioni sono più severe, soprattutto in caso di incidente, e la revoca della patente è una conseguenza quasi automatica in caso di accertata guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Ecco i punti chiave della nuova normativa rispetto alla disciplina precedente.

Soppressione dell’alterazione psico-fisica: la formulazione della norma incriminatrice non richiede più necessariamente la dimostrazione di uno stato di alterazione psico-fisica, avendo la novella eliminate dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 187 del Codice della Strada le parole “in stato di alterazione psico-fisica“. In precedenza, per sanzionare la guida sotto effetto di stupefacenti, era necessario provare che il conducente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica. Ora, è sufficiente l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti: la polizia stradale può effettuare accertamenti qualitativi non invasivi o prove con apparecchi portatili per acquisire elementi utili a motivare ulteriori controlli. In caso di esito positivo di tali accertamenti preliminari, o in presenza di un ragionevole motivo di sospetto, si procede con accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido orale, effettuati in laboratori certificati. Anche in occasione di incidente stradale si farà luogo ai medesimi  accertamenti tossicologici, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

Sanzioni: la sanzione prevista per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Se il conducente provoca un incidente, le pene sono raddoppiate e la patente è sempre revocata. Inoltre, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ore 22 e le 7. Una quota pari al 20% di questa ammenda irrogata per guida notturna sotto l’effetto di stupefacenti è destinata al “Fondo contro l’incidentalità notturna”.

Visita medica e provvedimenti sulla patente: il Prefetto, in base all’esito degli accertamenti, dispone che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione. Se la visita medica attesta l’inidoneità alla guida, la patente è sempre revocata e non è possibile conseguirne una nuova prima di tre anni.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, comporta le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di stupefacenti, aumentate da un terzo alla metà.

La competenza a giudicare i reati di guida sotto l’effetto di stupefacenti è del tribunale penale in composizione monocratica.

[Immagine creata con AI]