E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2025 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, che introduce importanti modifiche in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, intervenendo sui decreti legislativi 4 marzo 2010, n. 28, 12 settembre 2014, n. 132 e 17 marzo 2020, n. 18.
L’obiettivo principale di queste modifiche è quello di semplificare e digitalizzare le procedure, incentivare l’uso di tali strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e garantire maggiore efficienza e trasparenza nel sistema giudiziario.
Tratteremo le modifiche apportate dalla novella legislativa agli istituti in due distinti approfondimenti dedicati, rispettivamente, alla mediazione ed alla negoziazione assistita.
Ecco, di seguito, le modifiche che riguardano le modalità di svolgimento della mediazione:
– Gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto. Ciò consentirà una maggiore flessibilità e accessibilità al procedimento. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale. Il mediatore crea un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, che viene poi firmato digitalmente o analogicamente dalle parti e restituito al mediatore per la verifica e il deposito presso l’organismo. Le firme possono essere apposte in modalità digitale o analogica, a seconda del consenso delle parti. Ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
– La novella consente, altresì, la proroga del termine della mediazione con un accordo scritto delle parti, allegato al verbale o risultante da esso.
– La delega per la partecipazione all’incontro potrà essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata.
– Il verbale conclusivo di mediazione, a cui è allegato l’eventuale accordo, deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni.
– In caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza previsto dall’articolo 8, comma 2.
-Il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo allegato, sono redatti in tanti originali quante sono le parti partecipanti, più un originale per il deposito.
-Quando tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo costituisce titolo esecutivo. L’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa telematicamente all’ufficiale giudiziario. Se le parti non sono tutte assistite da avvocati, l’accordo è omologato dal presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale. Ciò vale anche per le controversie transfrontaliere.
– Per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’atto di ammissione anticipata al patrocinio è trasmessa all’ufficio finanziario competente.
– Se l’avvocato è iscritto in un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione, non sono dovute spese e indennità di trasferta.
– Il registro degli oganismi di mediazione e gli elenchi sono gestiti tramite piattaforma informatica del Ministero della Giustizia. Per gli organismi costituiti da enti pubblici, è richiesta una dichiarazione di compatibilità dell’attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione.
– È istituito un elenco dei formatori per la mediazione presso il Ministero della Giustizia.
In tema di rapporti dell’istituto della mediazione con il processo, il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilendo che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio per determinate materie.
In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato, elenca le seguenti materie in cui è necessario esperire il procedimento di mediazione prima di poter avviare un’azione giudiziale: Condominio, Diritti reali, Divisione,Successioni ereditarie,Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, Contratti bancari e finanziari, Associazione in partecipazione, Consorzio. Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Società di persone, Subfornitura.
In queste materie, l’improcedibilità della domanda giudiziale è rilevata d’ufficio dal giudice o su eccezione del convenuto. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
Inoltre, la mediazione può essere disposta dal giudice anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. (segue…)